Christopher D. Stone e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

Christopher D. Stone e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero: una preoccupazione condivisa, due costruzioni giuridiche distinte


Français /
English /
Español

Nota dottrinale ufficiale

Una preoccupazione condivisa, due costruzioni giuridiche distinte

Nota dottrinale ufficiale pubblicata sotto l’autorità di La Compagnie des Papillons Bleus, organizzazione fondatrice e referente istituzionale ufficiale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero.

Autore: Ricardo Rey, autore e promotore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero, fondatore dell’Assemblea dell’Albero e presidente di La Compagnie des Papillons Bleus.

Oggetto e ambito del presente articolo

Il presente articolo espone la posizione dottrinale ufficiale di La Compagnie des Papillons Bleus riguardo al rapporto tra la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero e la teoria sviluppata dal professore statunitense di diritto Christopher D. Stone nel suo emblematico articolo del 1972, Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects.

Non intende offrire un’esposizione esaustiva dell’intera opera di Christopher D. Stone, ricostruire integralmente la storia intellettuale dei Diritti della Natura né esaminare tutti i meccanismi giuridici contemporanei attraverso i quali sono stati riconosciuti diritti o personalità giuridica a entità naturali.

Il suo oggetto è più preciso: spiegare perché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero possa legittimamente dialogare con l’opera di Stone, costituendo al tempo stesso una costruzione etica, normativa, giuridica, democratica e istituzionale autonoma.

Introduzione

Nel 1972, il professore statunitense di diritto Christopher D. Stone pubblicò sulla Southern California Law Review un articolo destinato a diventare uno dei testi fondamentali del pensiero giuridico ambientale contemporaneo: Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects.

Stone propose che foreste, fiumi, oceani e altre entità naturali fossero riconosciuti come titolari di diritti propri, suscettibili di essere rappresentati e difesi dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative.

A più di cinquant’anni dalla sua pubblicazione, il titolo dell’articolo di Stone continua a essere richiamato ogni volta che vengono riconosciuti diritti in relazione ad alberi, foreste, fiumi o ecosistemi.

Tale associazione è comprensibile. Può tuttavia diventare giuridicamente riduttiva quando conduce a presentare ogni riconoscimento dei Diritti dell’Albero come una mera applicazione della dottrina della legittimazione processuale — legal standing —, come un’attribuzione necessariamente collegata alla personalità giuridica o come un’estensione istituzionale del movimento contemporaneo dei Diritti della Natura.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero condivide con Christopher D. Stone una preoccupazione fondamentale: la necessità di superare una concezione giuridica nella quale la Natura sia considerata esclusivamente in funzione della sua utilità per gli esseri umani.

La Dichiarazione, tuttavia, non muove dalla stessa domanda iniziale, né dalla stessa qualificazione giuridica dell’Albero, né dalla stessa metodologia normativa, né dalla stessa architettura istituzionale.

Questa distinzione non mira a contrapporre i due approcci.

Al contrario, consente di riconoscere con precisione i rispettivi apporti ed evita che due costruzioni capaci di dialogare, cooperare e completarsi siano impropriamente confuse.

I. Il contributo storico di Christopher D. Stone

L’articolo di Christopher D. Stone nacque nel contesto giuridico statunitense dei primi anni Settanta, caratterizzato dal rapido sviluppo del diritto ambientale e da importanti dibattiti relativi all’accesso alla giustizia.

Nel diritto degli Stati Uniti, il termine standing designa l’idoneità giuridica di una persona o di un’entità a sottoporre una controversia a un giudice e a chiedere una decisione giudiziaria.

In linea generale, richiede che chi promuove l’azione dimostri l’esistenza di un pregiudizio sufficientemente concreto, individualizzato e giuridicamente riconoscibile.

Lo standing non corrisponde quindi esattamente a un’unica categoria dei sistemi giuridici di tradizione continentale. A seconda del contesto, può essere accostato alla legittimazione ad agire, all’interesse ad agire o, in senso più ampio, alle condizioni di ammissibilità di un’azione. Si inserisce tuttavia in una costruzione costituzionale e processuale propria dell’ordinamento giuridico statunitense.

Nel 1972, la Corte Suprema degli Stati Uniti pronunciò la sentenza nel caso Sierra Club v. Morton.

Il Sierra Club intendeva contestare un importante progetto di sviluppo turistico nella valle di Mineral King, in California. La Corte ritenne che l’organizzazione non avesse allegato in modo sufficiente che essa stessa o i suoi membri avrebbero subito personalmente il pregiudizio invocato. Concluse pertanto che mancava della legittimazione necessaria per proseguire l’azione.

Nella sua opinione dissenziente, il giudice William O. Douglas citò espressamente l’articolo di Christopher D. Stone e propose che le controversie ambientali potessero essere sottoposte alle agenzie federali o ai tribunali in nome dell’entità naturale minacciata.

Fece riferimento, in particolare, a valli, prati alpini, fiumi, laghi, estuari, spiagge, catene montuose, boschi e zone umide quali entità i cui interessi potrebbero essere giuridicamente rappresentati.

Il contributo di Stone fu dunque decisivo nel formulare una nuova domanda giuridica:

Questa questione trasformò profondamente il pensiero giuridico ambientale.

Contribuì a spostare il centro dell’analisi giuridica: dal danno subito dagli esseri umani al danno subito dall’entità naturale stessa.

II. Che cosa intende Christopher D. Stone per riconoscimento dei diritti

Il titolo Should Trees Have Standing? potrebbe far pensare che Stone si occupasse esclusivamente della possibilità per un singolo albero di avviare un procedimento giudiziario.

Il suo approccio è considerevolmente più ampio.

Stone non si limita a proporre che gli alberi possano «intentare cause». Cerca di determinare le condizioni nelle quali un’entità naturale possa essere realmente considerata titolare di diritti, e non soltanto oggetto indiretto di diritti appartenenti agli esseri umani.

Stone individua tre principali criteri giuridico-operativi:

  • deve essere possibile avviare un procedimento giuridico in nome dell’entità naturale;
  • il danno arrecato a tale entità deve essere preso in considerazione nel determinare la risposta giuridica appropriata;
  • la riparazione concessa deve beneficiare l’entità stessa e contribuire al ripristino di ciò che è stato danneggiato.

Questa costruzione mirava a correggere un limite fondamentale del diritto ambientale convenzionale.

Quando un fiume viene inquinato, per esempio, il diritto può riconoscere i danni economici, sanitari o patrimoniali subiti da proprietari, pescatori, imprese o abitanti delle zone limitrofe.

Tuttavia, il danno ecologico subito dal fiume stesso, dalle specie che ospita, dai suoli che alimenta e dai sistemi più ampi che sostiene può essere rappresentato nel procedimento soltanto in modo parziale.

Stone propone pertanto che sia l’entità naturale stessa a diventare il centro giuridico del danno.

Per rendere ciò possibile, contempla la designazione di un custode o rappresentante autorizzato ad agire in nome dell’entità. Tale rappresentante potrebbe, tra le altre funzioni:

  • raccogliere le conoscenze scientifiche necessarie;
  • documentare lo stato dell’entità o dell’ecosistema;
  • sottoporre la questione alle autorità competenti;
  • dimostrare il danno subito;
  • richiedere misure preventive;
  • chiedere un’adeguata riparazione;
  • garantire che la riparazione concessa benefici effettivamente l’entità naturale.

La proposta di Stone trasforma così la struttura del ragionamento giuridico:

  • l’entità naturale cessa di essere soltanto il luogo fisico nel quale si produce un pregiudizio umano;
  • il danno subito dall’entità stessa acquista rilevanza giuridica;
  • un rappresentante qualificato può difenderne gli interessi;
  • i danni possono essere valutati tenendo conto di ciò che l’entità stessa ha subito;
  • la riparazione può essere orientata alla sua protezione o al suo ripristino.

La costruzione di Stone presenta pertanto dimensioni sostanziali, morali e istituzionali che vanno oltre la questione strettamente processuale dell’ammissibilità.

Il suo meccanismo giuridico centrale si fonda tuttavia sul riconoscimento delle entità naturali come titolari di diritti propri, sulla loro rappresentanza e sulla possibilità di rendere effettivi tali diritti dinanzi alle autorità giudiziarie, amministrative o legislative.

III. Il diverso punto di partenza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero non è stata elaborata a partire dalla questione della legittimazione processuale.

Non comincia domandando:

Muove da una questione più fondamentale:

Questa differenza nel punto di partenza è determinante.

La Dichiarazione non considera come requisito preliminare l’attribuzione all’Albero della personalità giuridica, della capacità autonoma di avviare procedimenti giudiziari o della rappresentanza dinanzi ai tribunali.

Muove dalla realtà propria dell’Albero e chiede al diritto di riconoscere tale realtà, qualificarla e trarne le conseguenze corrispondenti.

I suoi tre articoli seguono una progressione precisa.

Questi tre articoli svolgono successivamente tre funzioni giuridiche:

L’articolo I qualifica l’Albero.

L’articolo II stabilisce il fondamento oggettivo di tale qualificazione affermando che la vita dipende dall’esistenza dell’Albero.

L’articolo III deduce da tali premesse una responsabilità che incombe all’essere umano.

La Dichiarazione segue pertanto una metodologia strutturata:

  • riconoscere una realtà preesistente;
  • interpretarla giuridicamente;
  • stabilirne il fondamento scientifico;
  • trarne una conseguenza normativa;
  • organizzare le responsabilità umane che ne derivano.

La questione centrale non è quindi, in prima istanza, l’attribuzione della capacità processuale.

È il riconoscimento di una realtà anteriore alla norma giuridica.

V. Il significato della qualificazione «essere vivente sensibile»

L’espressione «essere vivente sensibile» costituisce la qualificazione fondamentale adottata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero.

Questa qualificazione deve essere compresa con precisione.

Si fonda sulla realtà biologica dell’Albero e sulle conoscenze scientifiche relative alle sue capacità di percezione, risposta, adattamento, interazione e comunicazione con l’ambiente circostante.

Non significa che l’Albero possieda necessariamente:

  • una coscienza identica alla coscienza umana;
  • una soggettività comparabile a quella di un essere umano;
  • una sensibilità animale;
  • una volontà giuridicamente espressa;
  • la capacità personale di compiere atti giuridici;
  • una personalità giuridica automatica;
  • una capacità autonoma di avviare un procedimento dinanzi a un tribunale.

La qualificazione adottata dalla Dichiarazione stabilisce un rapporto tra una realtà scientifica e una proposizione etica e normativa.

Afferma che l’Albero non può più essere trattato giuridicamente come materia inerte né come una cosa interamente intercambiabile.

Riconoscere l’Albero come essere vivente sensibile non significa quindi umanizzarlo né attribuirgli intenzioni umane.

Significa riconoscere che possiede:

  • un’organizzazione biologica propria;
  • un proprio ciclo vitale;
  • esigenze biologiche;
  • un’integrità;
  • un ambiente vitale;
  • capacità di risposta alle condizioni esterne;
  • relazioni con altri esseri viventi;
  • una temporalità diversa da quella che governa le decisioni umane.

Questa qualificazione fonda l’esigenza di un regime giuridico di considerazione, protezione e responsabilità adeguato alla natura effettiva dell’Albero.

VIII. Dal contenzioso alla trasformazione delle politiche pubbliche

Uno dei principali contributi di Christopher D. Stone consistette nel rendere giuridicamente visibile il danno subito da un’entità naturale e nel consentire che tale danno potesse essere rappresentato dinanzi a un’autorità competente.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero non ignora questa dimensione.

I procedimenti giudiziari possono rendersi necessari:

  • quando occorra prevenire un danno grave;
  • quando sia necessario impugnare una decisione;
  • quando occorra riparare un pregiudizio;
  • quando un’autorità pubblica non adempia alle proprie responsabilità;
  • quando debba essere disposta una misura di protezione.

La Dichiarazione opera tuttavia anche anteriormente al contenzioso.

Mira a trasformare le condizioni nelle quali le decisioni vengono preparate, valutate, adottate, attuate e sottoposte a controllo.

Il riconoscimento dei Diritti dell’Albero dovrebbe pertanto richiedere che le autorità pubbliche, gli enti locali, i proprietari, i promotori e i professionisti si pongano, prima di qualsiasi intervento, le seguenti domande:

  • L’Albero è stato correttamente identificato?
  • La sua età, il suo stato e le sue caratteristiche sono stati valutati?
  • Il suo effettivo stato fitosanitario è conosciuto?
  • Il suo ambiente vitale è protetto?
  • Il suolo e gli apparati radicali sono stati esaminati?
  • Sono state prese in considerazione le connessioni ecologiche?
  • La decisione proposta è realmente necessaria?
  • È proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito?
  • Esistono alternative praticabili?
  • L’abbattimento costituisce realmente una misura di ultima istanza?
  • Sono state valutate le conseguenze a lungo termine?
  • Il ripristino o la rigenerazione sono materialmente possibili?
  • Le misure compensative sono realmente equivalenti nel tempo e nelle loro funzioni ecologiche?
  • Chi controllerà l’attuazione della decisione?
  • Chi valuterà l’efficacia delle misure adottate?

I tribunali intervengono generalmente una volta insorta la controversia.

La Dichiarazione mira anche a prevenirla, introducendo il riconoscimento dell’Albero nella governance quotidiana, nella pianificazione territoriale e nella valutazione dei progetti.

Non si limita quindi a domandare:

Si domanda anche:

IX. Un’architettura istituzionale propria

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero non è un testo isolato.

Costituisce lo strumento fondativo di un’architettura composta da diversi meccanismi distinti e complementari.

1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

La Dichiarazione stabilisce i principi fondativi.

Definisce il rapporto normativo tra:

  • l’Albero;
  • la vita;
  • la responsabilità umana.

È uno strumento fondativo con finalità etiche, scientifiche, culturali, politiche, giuridiche e istituzionali.

Non costituisce, di per sé:

  • una legge nazionale;
  • un regolamento comunale;
  • una decisione giudiziaria;
  • un trattato internazionale attualmente in vigore.

Il riconoscimento o l’adozione della Dichiarazione da parte di un’autorità locale, di un’istituzione o di uno Stato deve pertanto essere distinto dagli strumenti giuridici concreti scelti per la sua attuazione.

2. I Quindici Impegni delle Autorità Locali e Regionali

I Quindici Impegni offrono un quadro progressivo per tradurre i principi della Dichiarazione nelle politiche pubbliche territoriali.

Riguardano, tra le altre materie:

  • la governance;
  • la conoscenza del patrimonio arboreo;
  • la protezione dell’Albero e del suo ambiente vitale;
  • i suoli e gli apparati radicali;
  • la pianificazione;
  • la prevenzione;
  • la partecipazione pubblica;
  • l’educazione;
  • la valutazione dei progetti;
  • il ripristino;
  • il monitoraggio;
  • la responsabilità nei confronti delle generazioni future.

La loro attuazione può essere adattata:

  • al diritto applicabile;
  • alle competenze dell’autorità interessata;
  • alle risorse umane e finanziarie disponibili;
  • alle caratteristiche ecologiche del territorio;
  • ai meccanismi istituzionali esistenti.

3. L’Assemblea dell’Albero

L’Assemblea dell’Albero costituisce uno spazio di riflessione, dialogo, cooperazione, partecipazione e formulazione di proposte.

Può riunire:

  • cittadini;
  • scienziati;
  • giuristi;
  • autorità locali e regionali;
  • rappresentanti eletti;
  • associazioni;
  • professionisti;
  • educatori;
  • artisti;
  • rappresentanti della società civile.

Ha carattere consultivo.

Non sostituisce le autorità pubbliche competenti e non dispone, di per sé, di poteri decisionali o giurisdizionali.

Può tuttavia introdurre nei processi decisionali pubblici una rappresentazione strutturata degli interessi dell’Albero, del suo ambiente vitale e delle generazioni future.

4. Il progetto di Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Albero

Il progetto di Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Albero ha lo scopo di proporre agli Stati e alle organizzazioni internazionali un futuro quadro convenzionale destinato a rafforzare il riconoscimento e la protezione degli alberi.

Attualmente non costituisce un trattato internazionale in vigore.

Di conseguenza, allo stato attuale non genera obblighi convenzionali per gli Stati.

Deve essere chiaramente distinta da:

  • la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero;
  • l’adozione comunale o istituzionale della Dichiarazione;
  • gli strumenti territoriali di attuazione;
  • i regimi di personalità giuridica esistenti in determinati ordinamenti.

Questa architettura dimostra che la Dichiarazione non è organizzata esclusivamente attorno al contenzioso o alla designazione di un custode giudiziario.

Mette in relazione:

  • il principio;
  • la conoscenza;
  • la responsabilità;
  • la partecipazione;
  • l’azione territoriale;
  • la governance;
  • lo sviluppo istituzionale;
  • la futura evoluzione del diritto.

X. Due approcci che possono dialogare senza confondersi

La distinzione tra l’opera di Christopher D. Stone e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero non deve essere interpretata come una negazione di qualsiasi affinità intellettuale tra le due.

Esistono diversi importanti punti di convergenza.

Entrambi gli approcci:

  • rifiutano la riduzione della Natura alla sua utilità per gli esseri umani;
  • riconoscono che il danno arrecato al mondo vivente non può essere interamente assorbito dalla riparazione dei pregiudizi umani;
  • mirano a rendere giuridicamente visibile il valore intrinseco delle entità naturali;
  • mettono in discussione i limiti delle categorie giuridiche tradizionali;
  • aprono la possibilità di rappresentare interessi non umani;
  • contribuiscono all’evoluzione del diritto ambientale;
  • invitano a ripensare il posto dell’umanità nel mondo vivente.

Queste convergenze non stabiliscono tuttavia un’identità dottrinale o istituzionale.

Christopher D. Stone

Christopher D. Stone:

  • ragiona principalmente dalla prospettiva del diritto statunitense;
  • esamina la titolarità di diritti da parte delle entità naturali;
  • attribuisce un ruolo centrale alla legittimazione processuale;
  • considera la rappresentanza mediante custodi;
  • persegue il riconoscimento del danno subito dall’entità naturale stessa;
  • orienta la riparazione verso tale entità;
  • considera altresì espressioni amministrative, legislative e istituzionali di tali diritti.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

La Dichiarazione:

  • ha una vocazione universale;
  • è adattabile a differenti sistemi giuridici;
  • comincia qualificando l’Albero come essere vivente sensibile;
  • collega tale qualificazione alla dipendenza della vita dall’Albero;
  • stabilisce un obbligo di fratellanza e solidarietà;
  • opera attraverso le politiche pubbliche, la governance, l’educazione e le pratiche istituzionali;
  • non fa della personalità giuridica un requisito preliminare per il riconoscimento dei Diritti dell’Albero;
  • non fa dipendere l’esistenza di tali diritti da un procedimento giudiziario;
  • si inserisce in un’architettura comprendente impegni territoriali, un organismo consultivo e un progetto di convenzione internazionale.

È pertanto giuridicamente più esatto descrivere i due approcci come costruzioni autonome capaci di dialogare e completarsi.

XI. Tabella comparativa

Christopher D. Stone Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero
Articolo dottrinale pubblicato nel 1972 Testo fondativo di un’iniziativa internazionale strutturata
Contesto principale: diritto degli Stati Uniti Vocazione universale e adattamento a differenti ordinamenti giuridici
Domanda centrale: può un’entità naturale diventare titolare di diritti propri giuridicamente azionabili? Domanda iniziale: che cos’è un Albero e quali responsabilità derivano da tale realtà?
Concetti centrali: legittimazione processuale e titolarità dei diritti Concetti centrali: riconoscimento, dipendenza della vita, fratellanza e solidarietà
Categoria esaminata: «oggetti naturali» Qualificazione iniziale: essere vivente sensibile e fonte di vita
La rappresentanza giuridica occupa un ruolo centrale Pluralità di meccanismi di rappresentanza, partecipazione, prevenzione e protezione
Il danno subito dall’entità stessa deve essere giuridicamente riconosciuto La realtà propria e il valore intrinseco dell’Albero costituiscono il fondamento normativo
La riparazione deve beneficiare l’entità naturale Prevenzione, protezione, conservazione dell’ambiente vitale, ripristino e rigenerazione
La rappresentanza mediante un custode costituisce un meccanismo privilegiato L’Assemblea dell’Albero e altri meccanismi istituzionali possono rappresentare gli interessi connessi all’Albero
Costruzione con dimensioni sostanziali, morali, giurisdizionali, amministrative e istituzionali Costruzione etica, scientifica, normativa, politica, giuridica, democratica, culturale e istituzionale
I diritti vengono resi effettivi, in particolare, mediante l’accesso alle autorità giudiziarie o amministrative I diritti possono essere attuati mediante politiche pubbliche, regolamentazione, governance, partecipazione e, ove appropriato, rimedi giudiziari
La personalità giuridica o la qualità di soggetto di diritto possono svolgere un ruolo importante La personalità giuridica non è una condizione necessaria né l’obiettivo esclusivo
L’entità naturale deve poter essere rappresentata in nome proprio Il riconoscimento dell’Albero precede la scelta dei meccanismi giuridici di attuazione

XII. Autonomia dottrinale e istituzionale

Riconoscere l’importanza storica di Christopher D. Stone non significa che ogni iniziativa successiva relativa ai Diritti dell’Albero derivi giuridicamente o istituzionalmente dalla sua opera.

Un’idea generale, una teoria giuridica, una dichiarazione, un’istituzione e una procedura di adozione costituiscono realtà giuridiche e istituzionali differenti.

La precedente esistenza di una riflessione intellettuale più ampia sui Diritti della Natura non è sufficiente a determinare:

  • l’origine di uno strumento concreto;
  • il suo autore;
  • la sua organizzazione fondatrice;
  • la sua direzione istituzionale;
  • la sua governance;
  • la sua architettura;
  • le sue procedure di adozione;
  • i suoi strumenti di attuazione.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero costituisce un quadro autonomo.

Può dialogare con:

  • l’opera di Christopher D. Stone;
  • il movimento dei Diritti della Natura;
  • il diritto internazionale dell’ambiente;
  • l’etica ambientale;
  • le scienze vegetali;
  • le differenti tradizioni giuridiche nazionali;
  • le concezioni culturali e spirituali del rapporto dell’essere umano con l’Albero.

Non costituisce tuttavia:

  • una riproduzione del testo di Stone;
  • una trasposizione del suo modello;
  • un’applicazione istituzionale del suo articolo;
  • un’espressione esclusivamente contenziosa dei Diritti della Natura;
  • una semplice proposta di attribuzione della personalità giuridica agli alberi.

Il Quadro Ufficiale stabilisce che la Dichiarazione costituisce un quadro etico, normativo, giuridico, democratico e istituzionale autonomo.

Spiega inoltre che la Dichiarazione condivide alcune preoccupazioni con il movimento dei Diritti della Natura, senza costituirne un’emanazione, una suddivisione istituzionale o un’estensione.

Questa autonomia non esclude il dialogo, il confronto né la cooperazione.

Esige soltanto che ogni costruzione sia presentata con esattezza.

XIII. Un chiarimento necessario per i media, i ricercatori e le istituzioni

La domanda Should Trees Have Standing? possiede un’indubbia forza giornalistica.

Offre una via immediata di accesso a un dibattito giuridico complesso.

Può tuttavia anche racchiudere il riconoscimento dei Diritti dell’Albero in un’alternativa eccessivamente restrittiva:

  • o l’Albero possiede personalità giuridica e può comparire dinanzi a un tribunale;
  • oppure il riconoscimento dei suoi diritti è meramente simbolico.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero supera questa alternativa binaria.

Tra l’assenza totale di riconoscimento e l’attribuzione della piena personalità giuridica esiste un’ampia varietà di meccanismi giuridici e istituzionali, tra cui:

  • obblighi imposti alle autorità pubbliche;
  • norme urbanistiche e di pianificazione territoriale;
  • protezione degli alberi adulti;
  • conservazione dei suoli;
  • protezione degli apparati radicali;
  • inventari e valutazioni professionali;
  • partecipazione pubblica;
  • rappresentanza consultiva;
  • studi preliminari;
  • controllo degli interventi;
  • misure preventive;
  • principi di necessità e proporzionalità;
  • ripristino ecologico;
  • monitoraggio delle decisioni;
  • responsabilità amministrativa, civile o penale;
  • adeguati meccanismi giudiziari.

I media, i ricercatori e le istituzioni possono pertanto legittimamente mettere in relazione la Dichiarazione con l’opera di Stone, purché non confondano le due costruzioni.

La seguente formulazione può servire come riferimento autorizzato:

Ogni presentazione pubblica della Dichiarazione dovrebbe pertanto distinguere chiaramente:

  • il contributo storico generale di Stone al pensiero giuridico relativo ai Diritti della Natura;
  • l’origine indipendente della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero;
  • il suo autore e promotore;
  • la sua organizzazione fondatrice e referente istituzionale ufficiale;
  • i suoi tre articoli;
  • i suoi strumenti istituzionali;
  • i meccanismi giuridici concreti scelti da ciascun ordinamento per la loro attuazione.

Conclusione

Nel 1972, Christopher D. Stone formulò una domanda destinata ad acquisire un’importanza storica: possono le entità naturali possedere diritti sufficientemente riconosciuti affinché i loro interessi propri siano rappresentati e difesi?

Questa domanda conserva tutta la sua rilevanza.

Ha messo in discussione un ordine giuridico nel quale il danno ambientale veniva frequentemente riconosciuto soltanto attraverso le perdite subite dagli esseri umani.

Ha aperto una riflessione essenziale su:

  • la titolarità dei diritti;
  • la rappresentanza;
  • il danno ecologico;
  • il ripristino;
  • il posto della Natura nell’ordinamento giuridico.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero segue un’altra via.

Non comincia dinanzi a un tribunale.

Comincia dinanzi all’Albero.

Per prima cosa domanda che cosa esso sia.

Successivamente riconosce che la vita dipende dalla sua esistenza.

Infine afferma che gli esseri umani devono trasformare di conseguenza la propria condotta, le proprie politiche e le proprie istituzioni.

I due approcci possono incontrarsi.

Non devono essere confusi.

Il primo ha profondamente rinnovato il pensiero giuridico relativo alla titolarità e alla rappresentanza dei diritti delle entità naturali.

Il secondo propone un quadro universale nel quale etica, scienza, diritto, democrazia, cultura, politiche pubbliche e responsabilità umana convergono attorno a un’affermazione fondamentale:

Nota ufficiale

La Compagnie des Papillons Bleus è l’organizzazione fondatrice e il referente istituzionale ufficiale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero e del suo sviluppo istituzionale.

Ricardo Rey è l’autore e il promotore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero, il fondatore dell’Assemblea dell’Albero e il presidente di La Compagnie des Papillons Bleus.

L’iniziativa si inserisce nella continuità dell’appello internazionale lanciato a Parigi il 18 novembre 2018.

Comprende, in particolare:

  • la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero;
  • i Quindici Impegni delle Autorità Locali e Regionali;
  • l’Assemblea dell’Albero;
  • il progetto di Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Albero;
  • il Registro Internazionale delle Autorità Firmatarie;
  • i documenti, gli strumenti e le procedure ufficiali di attuazione sviluppati sotto l’autorità di La Compagnie des Papillons Bleus.

Nessuna persona, associazione, autorità locale, istituzione od organizzazione esterna può rappresentare ufficialmente La Compagnie des Papillons Bleus, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero o l’Assemblea dell’Albero senza disporre di un mandato scritto, espresso, precisamente definito e in corso di validità.

Principali fonti e riferimenti

Christopher D. Stone

Corte Suprema degli Stati Uniti

Quadro Ufficiale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

Fondamenti giuridici della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

Sito web ufficiale

Testo istituzionale ufficiale

Pubblicato da La Compagnie des Papillons Bleus

Questo articolo è un testo dottrinale ufficiale pubblicato sotto l’autorità di La Compagnie des Papillons Bleus, organizzazione fondatrice e referente istituzionale ufficiale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero.

Ricardo Rey

Autore e promotore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Albero

Fondatore dell’Assemblea dell’Albero

Presidente di La Compagnie des Papillons Bleus

Contatto ufficiale: presidence@ciedespapillonsbleus.org

Sito web ufficiale: www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org